Art. 6.

      1. Le opere pubbliche iscritte negli elenchi-anagrafe nazionale e regionali le quali, nell'ultimo triennio a decorrere dalla data della loro iscrizione, non sono state ritenute idonee per interventi di riadattamento o di riuso o per le quali tali interventi risultano comunque economicamente non convenienti, sono cancellate dai medesimi elenchi-anagrafe e iscritte nell'elenco degli immobili alienabili dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici di pertinenza.